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Risultati Consultazione

Referendum Abrogativi 8/9 Giugno 2025

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Quesito Referendario

Numero DenominazioneScheda

1

Contratto di lavoro a tutele crescenti Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione


Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante 'Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183' nella sua interezza?

SI: 0 0 %

NO: 0 0 %

immagine      <center>Contratto  di   lavoro   a   tutele   crescenti Disciplina   dei licenziamenti illegittimi: abrogazione </center><br><br>

<center>Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno 2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno 2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79  (in  G.U.  29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  'Disposizioni  in materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183'  nella sua interezza?</center>
Numero DenominazioneScheda

2

Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita': Abrogazione parziale


Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante 'Norme sui licenziamenti individuali', come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: 'compreso tra un', alle parole 'ed un massimo di 6' e alle parole 'La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro.'?

SI: 0 0 %

NO: 0 0 %

immagine          <center>Piccole imprese - Licenziamenti e relativa  indennita':  Abrogazione
parziale</center><br><br>

<center>Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, recante 'Norme  sui  licenziamenti  individuali',  come
sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108,
limitatamente alle parole: 'compreso tra  un',  alle  parole  'ed  un
massimo di 6'  e  alle  parole  'La  misura  massima  della  predetta
indennita'  puo'  essere  maggiorata  fino  a 10  mensilita'  per  il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci  anni  e  fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita'  superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  piu'  di
quindici prestatori di lavoro.'?</center>
Numero DenominazioneScheda

3

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi


Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto 'Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183' limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole 'non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque', alle parole 'in presenza di almeno una delle seguenti condizioni', alle parole 'in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;' e alle parole 'b-bis)'; comma 1-bis, limitatamente alle parole 'di durata superiore a dodici mesi' e alle parole 'dalla data di superamento del termine di dodici mesi'; comma 4, limitatamente alle parole ', in caso di rinnovo,' e alle parole 'solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi'; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole 'liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,'?

SI: 0 0 %

NO: 0 0 %

immagine             <center>Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione  di  termine
al contratto di lavoro subordinato, durata massima e  condizioni  per
proroghe e rinnovi</center><br><br>

<center>Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81,
avente ad oggetto 'Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183'  limitatamente  alle
seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  'non
superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'  avere  una   durata
superiore, ma comunque', alle parole 'in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni', alle parole 'in assenza delle previsioni di cui
alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di  natura  tecnica,
organizzativa e produttiva individuate dalle parti;'  e  alle  parole
'b-bis)'; comma 1-bis, limitatamente alle parole 'di durata superiore
a dodici mesi' e alle parole 'dalla data di superamento  del  termine
di dodici mesi'; comma 4, limitatamente alle parole  ',  in  caso  di
rinnovo,' e alle parole 'solo quando il termine complessivo eccede  i
dodici mesi';  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole
'liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,'?</center>
Numero DenominazioneScheda

4

Esclusione della responsabilita' solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione


Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di 'Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione', di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro' come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole 'Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.'?

SI: 0 0 %

NO: 0 0 %

immagine             <center>Esclusione   della   responsabilita'   solidale   del   committente,
dell'appaltatore  e  del  subappaltatore  per  infortuni  subiti  dal
lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come
conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle  imprese
appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione</center><br><br>

<center>Volete voi l'abrogazione dell'art.  26,  comma  4,  in  tema  di
'Obblighi  connessi  ai  contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
somministrazione', di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, recante 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro' come modificato dall'art. 16  del  decreto  legislativo  3
agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' dall'art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
limitatamente alle parole 'Le disposizioni del presente comma non  si
applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.'?</center>
Numero DenominazioneScheda

5

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana


Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole 'adottato da cittadino italiano' e 'successivamente alla adozione'; nonche' la lettera f), recante la seguente disposizione: 'f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.', della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante 'Nuove norme sulla cittadinanza'?

SI: 0 0 %

NO: 0 0 %

immagine             <center>Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a  5  anni  dei  tempi  di
residenza   legale   in   Italia    dello    straniero    maggiorenne
extracomunitario per la richiesta di concessione  della  cittadinanza
italiana</center><br><br>

<center>Volete  voi  abrogare  l'articolo  9,  comma  1,   lettera   b),
limitatamente  alle  parole  'adottato  da  cittadino   italiano'   e
'successivamente alla adozione'; nonche' la lettera  f),  recante  la
seguente disposizione: 'f) allo straniero che risiede  legalmente  da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.',  della  legge  5
febbraio 1992, n. 91, recante 'Nuove norme sulla cittadinanza'?</center>



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